Dal GSE regole aggiornate per gli incentivi FV

Aggiornate alcune procedure per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste nel Quarto Conto Energia. Importanti chiarimenti per gli impianti fotovoltaici costruiti fuori dalla UE, per i tetti in amianto e per l’accatastamento dei fabbricati rurali

Il GSE ha aggiornato alcune regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici). “Aggiornamento resosi necessario – come espresso in una nota dello stesso GSE  - “per meglio specificare alcuni aspetti emersi a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori”.

Alcune delle principali modifiche riguardano in particolare:

“Bonus UE”, ossia la  maggiorazione della tariffa incentivante del 10% per utilizzo di componenti UE/SEE
Dopo le forti critiche ricevute dagli operatori per la mancanza di chiarezza il “Bonus UE” il Gestore ora chiarisce che lo si può ottenere anche se i pannelli sono costruiti fuori dall'UE ma assemblando componenti UE. Bisognerà, però, inserire informazioni più dettagliate nell’Attestato di controllo del processo produttivo nel caso vengano utilizzati dei moduli fotovoltaici non assemblati in Europa ma che utilizzino silicio, wafer o celle europei. Le nuove regole contengono anche delle precisazioni sugli enti abilitati a rilasciare l’Attestato di controllo.

“Bonus Eternit” per chi sostituisce i tetti in amianto con i pannelli fotovoltaici
Per quanto riguarda la sostituzione dell'eternit, e il relativo bonus, il GSE precisa che lo smaltimento dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit su cui si intende installare i pannelli, bisogna compilare il “Formulario per il trasporto dei rifiuti”, allegare le fotografie del tetto prima e dopo l’intervento e la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, alla superficie bonificata, con un margine di tolleranza del 10%.

Accatastamento fabbricati rurali sui cui installare impianti fotovoltaici
I fabbricati rurali possono essere accatastati come edifici sui quali installare i pannelli fotovoltaici ma l’accatastamento deve essere precedente all’installazione e all’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

Cumulabilità degli incentivi
La cumulabilità degli incentivi sarà possibile solo in particolari casi e a condizione che i bandi di gara per la concessione degli incentivi aggiuntivi al Conto Energia “siano stati pubblicati prima del 25/08/2010 (data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2010) e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2011”. Solo gli incentivi ottenuti prima dell’entrata in vigore del Terzo Conto Energia, quindi, sono cumulabili con le tariffe incentivanti del fotovoltaico.

Fonte: www.gse.it