No tasse per gli impianti FV pubblici sotto i 20 kW

La gestione di più impianti fotovoltaici da parte degli enti pubblici non costituisce attività commerciale purchè ciascuno di essi sia di potenza inferiore ai 20 kW e soddisfi le necessità energetiche di una specifica sede dell’ente.

Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con un risoluzione (n.32/E del 4 aprile 2012) con la quale ha risposto alle richieste di chiarimento sul trattamento fiscale da applicare alla gestione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo, da parte di enti pubblici.

L’Agenzia ritiene, quindi, che gli impianti di cui sia soggetto responsabile un ente pubblico non debbano essere considerati cumulativamente quando ciascuno di essi sia di potenza non superiore a 20 kW e sia destinato, per la sua collocazione (sul tetto o su un’area di pertinenza dello stesso), a soddisfare le necessità energetiche di una specifica sede nella quale l’ente svolge la propria attività istituzionale. La gestione di più impianti fotovoltaici, ciascuno di taglia inferiore ai 20 kW, non costituisce per l’ente pubblico esercizio di attività commerciale benchè gli stessi impianti complessivamente considerati superino la potenza massima di 20 kW.

Per tali impianti, dunque, l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) non assume rilevanza fiscale. Gli enti devono, invece, fatturare al GSE il corrispettivo di cessione per l’energia prodotta ed immessa in rete da impianti di potenza superiore a 20 kW, perché in tal caso il contributo in conto scambio costituisce un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA.

La regola vale anche quando il punto di immissione in rete dell’energia non coincide con quello di consumo della stessa. Anche in questo caso, chiarisce la risoluzione “non c’è attività commerciale se l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici gestiti dall’ente, a prescindere dalla loro collocazione, soddisfa i bisogni delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 20 kW per ciascuna di esse”.

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it