In vigore le nuove regole per i Certificati Bianchi

Una piccola rivoluzione per dare nuovo slancio al meccanismo che premia i risparmi energetici certificati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas

Sono entrati in vigore il primo novembre i nuovi parametri stabiliti dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas nella regolamentazione di vendita dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i cosiddetti Certificati Bianchi (CB). Ed è un’autentica piccola rivoluzione nel funzionamento dei titoli che – va ricordato – sono titoli emessi dal Gestore del Mercato Elettrico a fronte di risparmi energetici verificati e certificati dall’Autorità stessa (per ogni Tep, tonnellata di petrolio risparmiata, per ogni anno di durata dell’intervento, viene autorizzato un certificato bianco).

L’introduzione delle nuove linee guida, riportate nella delibera Een 9/11, consentirà di avere ritorni di efficienza maggiori rispetto al passato e incentivi per gli investitori in ragione del “riconoscimento garantito” per i progetti riguardanti le tecnologie capaci di generare nel medio/lungo periodo risparmi di energia a favore dei consumatori e degli Enti. Dovrebbero, quindi, rendere più conveniente la presentazione di progetti di efficientamento energetico e imprimere pertanto nuovo slancio al meccanismo entrato in crisi nel 2011 a causa della carenza di titoli sul mercato.

Ecco, in sintesi, i nuovi elementi introdotti:

Coefficienti di durabilità (tau): rappresentano la novità più rilevante per gli operatori del mercato. Permettono di riconoscere maggiori TEE a progetti con risparmio “a lunga durata” e saranno applicati anche ai progetti presentati negli anni passati e ancora attivi. Sono valutati rapportando la vita tecnica a quella utile e applicando un coefficiente di decadimento annuo dei risparmi e sono distinti secondo le classi d’intervento (relative alle tabelle allegate ai D.M. 20 luglio 2004).

Riduzione della soglia minima dei progetti: semplificherà la presentazione delle domande per interventi di dimensioni medio-piccole e per alcune classi di soluzioni, anche perché non presenterà più distinzioni per tipologia di soggetto titolare.
L'ammissione al rilascio dei titoli sarà possibile anche per progetti di taglia molto inferiore a quanto avvenuto fino ad oggi, con decurtazioni variabili tra il 20% e il 93%. Questo si tradurrà in un beneficio soprattutto per le aziende dotate di Energy manager e per i progetti di piccola entità.

Maggiore flessibilità per la presentazione delle domande: innalzato a 180 giorni il tempo massimo entro cui presentare un progetto che ha raggiunto la dimensione minima. Novità importante soprattutto per i progetti analitici, che prima erano concentrati a gennaio e luglio (dovendo presentare delle misure).

Premio del 2% dedicato ai risparmi energetici accompagnati da campagne d’informazione “finalizzate non alla mera promozione dell’intervento stesso, bensì a informare i clienti partecipanti sulle corrette modalità di utilizzo degli apparecchi e dispositivi”.

Introduzione di TEE di tipo V, che riguardano gli interventi nel settore trasporti in assenza di schede di valutazione semplificate (unica tipologia rimasta senza diritto al rimborso in tariffa per i distributori obbligati) e la segnalazione per le società di servizi accreditate e presenti nell’elenco dei soggetti che hanno ottenuto TEE dell’eventuale certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 sulle ESCo (società che offrono la garanzia delle performance e il finanziamento tramite terzi sulle soluzioni di efficientamento proposte). Questo potrebbe aiutare a fare un po’ di chiarezza nel tempo sulle differenze fra collezionisti di titoli, società di servizi energetici ed ESCo.

Fonte: AEEG