Finanziaria 2007 - Energia e carburanti

C. 12 ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione è attribuita alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.

C. 143 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanza, saranno individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW.

C. 329 ACCISA SUL METANO PER AUTOTRAZIONE Riduzione a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

CC. 344 - 356; 358 - 360 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER SPESE DESTINATE ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA Sono concesse detrazioni di imposta, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per:
1) Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (55% degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
2) Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
3) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali) Ai fini della detrazione fiscale è richiesto che la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca, ove introdotta dalla regione o dall'ente locale, la certificazione energetica dell'edificio di cui al d.lgs. 192/2005.
5) Interventi di realizzazione di nuovi edifici, di volumetria superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo n. 192/2005, nonché del fabbisogno energetico per il condizionamento estivo e l'illuminazione (contributo del 55% dei costi extra sostenuti per conseguire il predetto valore, incluse le maggiori spese di progettazione)
6) Sostituzione di frigoriferi congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe almeno A+ (20% degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un massimo di 200 euro, in unica rata)
7) Interventi di efficienza energetica per l'illuminazione da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio (36% dei costi sostenuti per sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; per sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A, alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80%, dotati di lampade a vapore di sdio al alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; azione o integrazione di regolatori del flusso luminoso.
8) Acquisto e installazione di (o sostituzione di motori esistenti con) motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90kW (20 % degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in unica rata)
9) Acquisto e installazione di inverter su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in unica rata)

C. 350 PANNELLI ENERGETICI All'art. 4 del testo unico dell'edilizia (d.lgs. n. 380/2001) è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa."

CC. 362 - 364 FONDO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA PER FINALITA' SOCIALI Il maggiore gettito fiscale derivante dall'IVA sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

CC. 367 - 384 CARBURANTI Sono fissati gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fino a raggiungere il 5,75% entro il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2007, inoltre, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima (1 per cento per il 2007, 2 per cento a partire dal 2008) di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. E' possibile assolvere al predetto obbligo acquistando l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. Sarà emanato decreto per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo e suo derivati, ETBE e bioidrogeno) secondo obiettivi ci sviluppo di filiere agroenergetiche. La sottoscrizione di un contratto di filiera costituirà titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego di biocarburanti e nei contratti di fornitura di biocarburante per il trasporto e il riscaldamento pubblici. (si veda anche il c. 1083) La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da prodotti agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario. Per le fonti energetiche a ridotto impatto ambientale di cui al comma 372 è stabilita una accisa ridotta. E' esentato dall'accisa l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro. Sarà inoltre rivista la disciplina dei certificati verdi (d.lgs. n. 79/1999) per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'art. 90 del reg. CE n. 1782/2003 (colture energetiche); incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare (distretti localo agro-energetici); c) incentivare l'impiego a fini energetici di materia prima provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

CC. 905- 906 RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE Saranno emanate disposizioni per la cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Il termine è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione.

C. 1083 INTEGRAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE CON QUELLA AGROENERGETICA L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 102/2005, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quelle agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102/2005.

CC. 1117 - 1120 FONTI RINNOVABILI - I finanziamenti pubblici e gli incentivi ci competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti concessi ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione. Eventuali deroghe saranno stabilite con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'ambiente. - E' abrogata la norma del D.Lgs. 152/2006 (art. 229, c. 6) che estendeva il regime di incentivazione di cui al D. Lgs. 387/2003 al CDR e al CDR-Q - Sono inoltre abrogate le norme di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 che ammettevano a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti. - Stessa sorte per le fonti assimilate alle rinnovabili, di cui alla L. 9/1991. - L'art. 1, c. 3 della L. 10/1991 è riformulato con la soppressione dei riferimenti alle fonti assimilate e ai rifiuti inorganici: "3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia [o assimilate]: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici [ed inorganici] o di prodotti vegetali. [Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.] Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475." - E' abrogato il comma 71 dell'art.1 della L. n. 239/2004, che si riporta di seguito: "71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.".