Statuto EnergoClub Onlus Ets

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ENERGOCLUB ONLUS ETS

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 17 ottobre 2020 a Carbonera (TV)

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E FINALITA’ SOCIALI

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato "ENERGOCLUB ONLUS ETS” di seguito detta “l’associazione”.

L’associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede in Via Isonzo N. 10, Treviso (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione opera nel territorio nazionale.

Norma transitoria 1

Gli adeguamenti effettuati nel presente statuto a norma del Dlgs 117/2017 risulteranno essere efficaci con decorrenza del termine previsto dagli articoli 101 e 104, comma 2, del Dlgs 117/2017. Nello stesso termine risulteranno inefficaci le vecchie clausole statutarie previste dal Dlgs n.460 del 1997 in materia di Onlus.

L’utilizzo dell’acronimo ETS, che andrà a sostituire l’acronimo ONLUS, è subordinato all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 – Statuto

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del Dlgs n.460 del 1997, e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’organo di Amministrazione definisce un “Regolamento di esecuzione” dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l’assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- “e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché tutela animali e prevenzione del randagismo”;

- “i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale inclusa attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

In particolare, l'associazione opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e delle fonti rinnovabili di energia pulita, la prevenzione dell’inquinamento nei cicli naturali, la salubrità degli ambienti residenziali e di lavoro.

L’associazione ha come Mission l’evoluzione del sistema energetico verso le fonti rinnovabili e la sua attività viene ben sintetizzata dallo slogan “Dalle fossili alle rinnovabili”.

Il contesto in cui la Mission viene perseguita è fornito dalla dichiarazione ONU del 26/09/2015 denominata Agenda2030 e, in particolare, nel perseguire gli obiettivi seguenti:

“7 - Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

11 - Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.

13 - Lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”.

Le attività che l’associazione svolge, e prevede di svolgere, in concreto sono le seguenti:

  • Realizzare e aggiornare il portale www.energoclub.org per descrivere e illustrare le varie tecnologie, soluzioni e buone pratiche energetiche per:

- l’impiego di materiali naturali;

- l’utilizzo di energie rinnovabili che permettono il risparmio energetico;

- ridurre o azzerare le emissioni inquinanti e climalteranti;

- rendere il modello di vita sostenibile;

- consentire la bonifica e la rigenerazione dei territori in vari ambiti come, ad esempio, aree industriali, artigianali, agricole, urbane e sub-urbane;

- ridurre la diseguaglianza sociale e la povertà energetica.

 

Il portale è messo a disposizione, oltre che degli internauti, anche dell’intera collettività.

 

  • Realizzare attività didattiche, divulgative, informative ed educative su temi legati alle attività di interesse generale a favore di:

- scuole di ogni livello e grado;

- cittadini residenti nei Comuni che stanno attuando il PAESC o progetti con finalità analoghe;

- associazioni di privati affini a EnergoClub;

- associazioni di categoria con progetti in sintonia con la Mission di EnergoClub.

 

  • Progettare e realizzare Piani di Comunicazione per attuare la Mission di EnergoClub oppure per attuare le azioni decise dalle Amministrazioni comunali, associazioni di categoria, associazioni affini. Le attività dei Piani di Comunicazione possono comprendere:

- realizzazione di infrastrutture, attrezzature e impianti dimostrativi;

- supporti informativi fissi e mobili per scuole, Comuni, Associazioni varie;

- forum di discussione;

- workshop, convegni, conferenze e dibattiti pubblici in presenza o via web;

- sensibilizzazione, coinvolgimento e partecipazione dei soci e cittadini;

- audizioni presso Commissioni Camera e Senato, Commissioni Regionali, Provinciali e Comunali;

- studi e ricerche su temi istituzionali (o specifici) auto-sostenuti oppure su incarico;

- realizzazione di corti e audiovisivi con un taglio adeguato ai target;

- realizzazione di libri, manuali, opuscoli su carta o come e-book;

- diffondere i valori del Manifesto EnergoClub presso tutti gli stakeholders pubblici e privati.

 

  • Progettare e realizzare dei network dal punto di vista culturale per diffondere i temi istituzionali e la Mission di EnergoClub prevedendo l’erogazione di interventi operativi a favore di cittadini e imprese.

 

  • Partecipare a progetti promossi dalla UE e da altre organizzazioni internazionali.

ART. 4 – Attività diverse e attività di raccolta fondi

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale previste all’art. 3 del presente Statuto, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 – Associati

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche interessate a vario titolo all’attività svolta dall’associazione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà compilare un form di iscrizione on-line riportando i dati anagrafici e gli interessi specifici rispetto alle tematiche ritenute importanti per la mission associativa. Dovrà, inoltre, impegnarsi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. I nuovi soci versano la quota associativa annuale contestualmente alla richiesta di iscrizione.

 L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell’associazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell’associazione e verificarne l’andamento;

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività approvata e prestata, ai sensi di legge;

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;

• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.17;

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

• denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

• rispettare il presente statuto e il regolamento interno;

• versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche di immagine ed etici.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le quote aggiuntive per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dalla data di scadenza della prima iscrizione perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte dell’organo di amministrazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari entro 60 giorni, mediante lettera raccomandata o posta certificata (PEC), e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale.

L’associato, in caso di esclusione, potrà appellarsi all’organo di amministrazione per un colloquio chiarificatore. L’associato entro 30 giorni dalla comunicazione della raccomandata di cui sopra, se ritiene ancora di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, può inviare una lettera raccomandata o PEC al Presidente dell’associazione chiedendo comunque la discussione in Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall’organo di amministrazione.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l’immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell’associazione, che abbiano diffamato il buon nome dell’associazione, che abbiano effettuato atti illeciti in contrasto con gli ideali dell’associazione, che non abbiano rispettato le normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati intellettuali relativi ad attività prestate in ambito associativo.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  • l’assemblea dei soci;
  • l’organo di amministrazione;
  • il presidente;
  • l’organo di controllo (eventuale);
  • l’organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione e ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo o dell’organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 - L’Assemblea

L’assemblea è composta dai soci dell’associazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, il recapito di riferimento è quello risultante dal libro dei soci o dal profilo di iscrizione.

L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.10 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea, con apposito regolamento:

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il revisore dei conti;

• approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull'esclusione degli associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dall’organo di amministrazione;

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• ratifica eventuali cooptazioni dell’organo di amministrazione;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate all’organo di amministrazione ed accompagnate da una breve illustrazione scritta. Le eventuali richieste di convocazione dell’assemblea da parte degli associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata all’organo amministrativo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno non votino.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 13 - Organo di amministrazione

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea.

L’organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 5 (cinque) a un numero massimo di 11 (undici) membri eletti dall’assemblea tra gli associati per la durata di tre anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nell’organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l’organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L’organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'associazione lo ritenga opportuno. Spetta all’organo di amministrazione stabilire la quota associativa annua di iscrizione all'associazione.

ART. 14 - Il Presidente

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente, scelto dall’organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. È monocratico e formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L’eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall’organo di controllo.

 

 

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

• quote associative;

• contributi pubblici e privati;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rendite patrimoniali;

• attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e dal D.l. 460/97.

È facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli delle quote associative annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 19 - I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli aderenti.

S’intendono ricompresi nel patrimonio dell’associazione i domini nonché i siti web ivi inclusi i contenuti originali prodotti dai soci, i database dei soci e dei contatti, il "know-how" progettato, realizzato e messo a disposizione dai soci, conseguenti alle attività di interesse generale e specifico previste all’art. 3 del presente statuto.

ART. 20 – Bilancio ed esercizio sociale

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione, viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno.

ART. 21 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L’associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 24 - Personale retribuito

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall’associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

ART. 25 - I volontari

L’associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I soci volontari sono persone che per libera scelta svolgono attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente definite dal regolamento associativo stabilite dall’associazione. Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione. L’organo di amministrazione dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell’art.17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

I volontari eventualmente presenti verranno iscritti in un apposito registro degli aderenti volontari, che deve essere numerato. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – Assicurazione

L’associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 12. In caso di scioglimento, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

• le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

• il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;

• i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

• i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ETS individuato dall’organo di amministrazione, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

ART. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, del D.Lgs. 460/1997 in materia di Onlus e del Codice Civile in quanto compatibili.

Norma Transitoria 2

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’Associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

 L’Associazione ha inoltre l’obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Approvato nell’Assemblea dei soci il 17/10/2020.