Trasparenza

A decorrere dall'anno 2018 il Codice del Terzo settore1 prescrive, per le Onlus2 che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti ad esse assimilabili, di rendere pubbliche entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Tali informazioni sono da riportare anche nella nota integrativa al bilancio di esercizio3. L’obbligo di pubblicazione sussiste quando l’ente pubblico o suo assimilato eroga importi annui totali superiori a 10.000 euro4.
Poiché EnergoClub rientra tra i soggetti a cui si applica la prescrizione5 e dato che i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni sono sistematici, il Consiglio Direttivo di EnergoClub Onlus, in data 26/02/2018, in deroga al comma 127 del Codice del Terzo Settore, ha deliberato di rendere pubblico l’elenco di tutte le entrate provenienti dalle Amministrazioni di importo maggiore di 100 €.

Trasparenza anno 2017

Trasparenza anno 2018

Trasparenza anno 2019

Trasparenza anno 2020

 

 

Note:

  1. Art. 1, comma 125, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117
  2. Art. 137, D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206
  3. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di  pubblicazione  di  cui  all'articolo 26  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere riassegnate al fondo per la  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre 2015, n. 208.
  4. L’Art. 127 recita: “Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo  delle  sovvenzioni,  dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel periodo considerato.”
  5. Vedasi l'articolo 2-bis del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33,  in cui si indicano anche: le società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con società in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro partecipate