Dal 11 dicembre 2025 è entrato in vigore un nuovo quadro normativo che semplifica in modo significativo l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici situati nei centri storici. Le modifiche introdotte dal correttivo al Testo Unico sulle rinnovabili (D.Lgs. 178/2025), insieme al decreto sulle aree idonee (D.M. 175/2025), qualificano infatti le coperture degli edifici come “aree idonee”, superando i divieti comunali generici finora applicati nelle zone A. La novità principale riguarda il rapporto con gli strumenti urbanistici ed edilizi: per gli edifici ricadenti nelle aree idonee, gli interventi per il fotovoltaico sono considerati compatibili e non contrastanti con i regolamenti vigenti. I Comuni non potranno quindi più opporre dinieghi automatici basati su divieti di principio, ma dovranno eventualmente motivare prescrizioni tecniche puntuali. Cambia anche il ruolo della Soprintendenza: il parere resta necessario nei casi previsti, ma non è più vincolante quando l’intervento interessa edifici non sottoposti a vincolo diretto. Restano invece esclusi dalla semplificazione gli immobili tutelati individualmente come beni culturali (monumenti o edifici con decreto di vincolo), per i quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.
Il nuovo regime è operativo dall’11 dicembre 2025, con una fase transitoria: i procedimenti già avviati seguono la normativa precedente, salvo richiesta esplicita di applicazione delle nuove disposizioni. Per proprietari, condomìni e professionisti si apre quindi una strada più agevole verso l’installazione di impianti fotovoltaici anche nei contesti storici, fermo restando il rispetto delle esigenze di integrazione architettonica e tutela del paesaggio. Una svolta che rafforza il ruolo delle energie rinnovabili, riducendo i dinieghi automatici ma senza eliminare le tutele per gli immobili di particolare valore storico-culturale.
Cosa cambia in sintesi:
Più facilità per installare fotovoltaico nei centri storici;
Stop ai divieti comunali generici in zona A;
Interventi considerati compatibili con urbanistica ed edilizia;
Parere della Soprintendenza non vincolante (salvo vincolo diretto);
Esclusi gli immobili tutelati come beni culturali singoli;
Regime transitorio per le pratiche già avviate.
fonti:
ricostruzione basata sugli approfondimenti de la Repubblica e di Ediltecnico sulle disposizioni del D.Lgs. 178/2025 e del decreto sulle aree idonee.
foto: nguyenhoangdoanh429