Detrazioni 55%: nuovi chiarimenti sui pannelli solari certificati

Con l'emanazione della Risoluzione 244/E dell'11 settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ai contribuenti in merito all'applicazione dei commi 344-347 della Legge finanziaria 2007.

Per poter usufruire della detrazione Irpef del 55% è necessario che i pannelli solari siano garantiti per almeno cinque anni e che siano dotati di certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 (ndr norma UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2:2006) rilasciata da un laboratorio accreditato, così come previsto dal DM 19 febbraio 2007 (art. 8, comma 1, lettere a e c). Eventuali certificazioni di qualità diverse da UNI 12975 (per esempio EN 12976) anche se rilasciate da laboratori autorizzati da Paesi dell’Unione Europea e della Svizzera, non sono sufficienti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, l'Agenzia ribadisce che in luogo della certificazione prevista per quelli industriali, è necessaria una certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da laboratorio accreditato, nonché l’attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione da parte del contribuente beneficiario (cfr. art. 8, comma 2). Il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9 risulta insufficiente.

In relazione agli adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, l'articolo 4 del DM 19/02/07 prevede l'obbligo di acquisizione e trasmissione all'ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 di:
a) copia dell'attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;
b) scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Il giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA dovrà essere individuato nel giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando le date di effettuazione dei pagamenti.

Infine, gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili sono unicamente quelli realizzati su edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale). Non potranno, pertanto, usufruire delle detrazioni gli interventi effettuati in fase di costruzione dell’immobile.

Per approfondimenti: Risoluzione 244/E, DM 19 febbraio 2007

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Commenti
Autore Testo
gianfranco.padovan
Scritto : 20-09-2007 23:21 ( Un mese )
Oggetto : Chiarimenti ... che creano ulteriori esigenze di chiarimenti
Porca miseria, siamo alle solite!
Ci sono domande mal poste e risposte che invece di chiarire fanno solo confusione.
Perchè il quesito trattato dalla Risoluzione è mal posto?
Proviamo a leggerlo assieme:
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1) Può essere ammessa la detrazione per le spese sostenute per la installazione di pannelli solari certificati UNI EN 12976 e più in generale di pannelli solari certificati EN 12975 e EN 12976 da laboratori autorizzati da Paesi dell’Unione Europea e della Svizzera ?
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Io non so chi ha posto la domanda e non so neanche chi ha deciso di accettarla così.
Perchè dico questo? Per tre motivi:
a) la UNI EN 12976 non riguarda i collettori solari (componenti) ma gli impianti solari (nel suo insieme).
b) la norma EN 12975, o meglio le norme EN 12975-1:2006 e EN 12975-2:2006 sono le versioni armonizzata di riferimento per tutti i paesi della CE (ed EFTA) dalla quale poi i vari paesi hanno tradotto le varie norme nazionali. Nel nostro caso le due norme UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2:2006 sono quindi, in tutto e per tutto, conformi alle corrispondeti norme EN (bisognerebbe dire il viceversa) . Chi volesse saperne di più al riguardo può leggersi della descrizione della norma (www.unicei.it/catalogo/12975) in cui si dice:
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Norma numero : UNI EN 12975-1:2006 ...
Titolo : Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali
Titolo in lingua inglese : Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General requirements
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12975-1 (edizione marzo 2006). La norma specifica i requisiti di durabilità (inclusa la resistenza meccanica), di affidabilità e sicurezza dei collettori solari a liquido, e comprende inoltre le disposizioni per la valutazione di conformità a tali requisiti. La norma non si applica ai collettori in cui l'unità di accumulo termico è parte integrante del collettore nella misura in cui il processo di captazione non può essere separato dal processo di accumulo per scopi di misurazione di questi due processi; non si applica inoltre ai collettori a concentrazione.
 
Norma numero : UNI EN 12975-2:2006 ...
Titolo : Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova
Titolo in lingua inglese : Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12975-2 (edizione marzo 2006). La norma specifica i metodi di prova per la convalida della durabilità, dell'affidabilità e della sicurezza per i collettori a riscaldamento di liquido come specificato nella UNI EN 12975-1. La norma include anche tre metodi di prova per la caratterizzazione delle prestazioni termiche dei collettori a riscaldamento di liquido. Essa non è applicabile ai collettori in cui l'unità di accumulo termico è parte integrante del collettore nella misura in cui il processo di captazione non può essere separato dal processo di accumulo per scopi di misurazione di questi due processi. I collettori fuori serie (collettori incorporati, integrati nel tetto che non comprendono moduli realizzati in fabbrica e che sono assemblati direttamente nel luogo di installazione) non possono, nella loro forma effettiva, essere sottoposti alle prove di durabilità, affidabilità e prestazione termica secondo la presente norma.
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c) le norme non sono citate come dovrebbero: va riportato la parte, e anche l'anno, visto che di UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2 ci sono due versioni (ora superate e quindi non applicabili). Le norme vanno citate per esteso: UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2:2006, in particolare nei documenti ufficiali attestanti la conformità.
Adesso vediamo la risposta, di cui riporto uno stralcio:
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Circa le caratteristiche tecniche dei pannelli solari, il rinvio è all’articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale precisa che, ai fini della riconducibilità delle spese nell’ambito agevolativo, è necessario che i pannelli solari :
- siano garantiti per almeno cinque anni;
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;
...
Ciò premesso la scrivente ritiene non estensibile l’agevolazione fiscale in argomento alle spese sostenute per l’acquisto di pannelli solari che presentino certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente richiamate dal decreto.

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Vediamo cosa non va:
d) Non c'è una norma UNI 12975 ma due norme UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2:2006 (vedere il catalogo UNI).
e) Se in un certificato emesso da un laboratorio notificato (ricordo che siamo in presenza di una norma EN) si citano le norme nazionali tradotte dalla EN 12975-1:2006 e EN 12975-2:2006, il certificato va accettato perchè c'è il trattato economico della UE da rispettare. L'Italia rischia di vedersi appioppare una sanzione da parte della comunità per protezionismo e ostacolo alla libera concorrenza dei prodotti.
f) Il chiarimento lascia sottointendere che se in un certificato si riporta come riferimento la norma EN 12975-1:2006 e EN 12975-2:2006 il certificato non potrà essere accettato ai fini della detraibilità del 55%. Questo è il massimo negativo della burocrazia.
Chi ha scritto i chiarimenti devrebbe farsi assistere dalle persone del Comitato Tecnico dell'UNI e, inoltre, dovrebbe essere formato sulle normative relative al "nuovo approccio" alla certificaizone dei prodotti che, se non ricordo male, risale ai primi anni '90.
L'agenzie delle entrate dovrebbe sapere che in un certificato valido per un prodotto destinato al mercato europeo potrebbe (e dovrebbe) bastare citare solo le due norme EN 12975-1:2006 e EN 12975-2:2006 proprio perchè queste sono armonizzate per tutti i paesi europei.
Se qualcuno ha contatti con l'Agenzia delle entrate è pregato di fare presenti le osservazioni sopra riportate.
ing. Gianfranco Padovan