Oltre a rimodulare le tariffe per il fotovoltaico, il Decreto legge 91/2014 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ha rivisto al ribasso anche le modalità di imposizione degli oneri di rete.
Con il pretesto di ridurre il costo dell’energia in bolletta, l'articolo 24 ridefinisce le modalità di imposizione dei cosiddetti oneri di rete e cioè i corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e oneri generali di sistema[1].
Autoconsumo
Dal 1° gennaio 2015 tali costi saranno calcolati non solo sull’energia prelevata, ma anche su quella autoprodotta e consumata.
Per i clienti finali che alimentano le proprie utenze esclusivamente con l'energia prelevata dalla rete pubblica, nulla cambia. Molto cambia, invece, per i clienti finali che alimentano le utenze anche con l'energia prodotta dai propri impianti: calcolare gli oneri di rete sull'energia consumata, oltre che su quella prelevata, vuol dire penalizzare l'autoconsumo e cioè il consumo di energia elettrica autoprodotta.
Riu e Seu
Ci sono casi in cui sia la produzione che il consumo di energia avvengono sullo stesso sito e l’impianto (o gli impianti) di produzione è collegato alle utenze interessate da un rete elettrica o connessione private.
Anche i sistemi così concepiti hanno almeno un punto di connessione con la rete elettrica pubblica. Tale connessione assicura che, in caso di avarie o manutenzioni delle unità di generazione che alimentano la rete privata, gli utenti possano continuare ad avere l’energia elettrica necessaria a soddisfare i propri fabbisogni.
In presenza di sistemi con collegamenti elettrici privati, in che misura devono essere pagati gli oneri di rete? Nel corso degli anni, il legislatore ha individuato quali dovessero essere le configurazioni di rete, i sistemi di produzione e consumo e gli assetti societari ad esse legati che possano essere collegati alla rete pubblica e beneficiare dell'agevolazione consistente nel pagamento degli oneri di rete solo sull'energia prelevata.
Prima che il legislatore e il regolatore intervenissero a normare questo tipo di configurazioni e le relative agevolazioni, esistevano già tutta una serie di sistemi di auto approvvigionamento energetico connessi alla rete pubblica. Per salvaguardare le realizzazioni già esistenti e quelle già avviate in data antecendente alle norme emanate dal legislatore, l'Autorità ha definito i criteri con cui vanno riconosciute le agevolazioni previste, individuando una lunga serie di tipologie impiantistiche (per approfondimenti v. Riferimenti).
L'articolo 24 del Dl 91/2014 ha ridotto in parte le agevolazioni previste per questo tipo di sistemi, tra cui:
• le Reti interne di utenza (Riu), che fanno parte dei cosiddetti Sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
• i Sistemi efficienti di utenza (Seu), che fanno parte di cosiddetti Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC);
• i Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), anch’essi parte degli SSPC.
Dal 1° gennaio 2015, per ogni kWh prodotto e consumato all'interno di questi sistemi dovrà essere corrisposto il 5% del valore tariffario previsto per la parte variabile delle componenti A, UC e MTC: un ventesimo di quello che, ad oggi, viene corrisposto per gli stessi oneri sull'energia prelevata.
Fanno eccezione le Riu, i Seu o Seeseu per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. Per questi sistemi, il comma 6 dà mandato all'Autorità di prevedere, in via transitoria e solo per il 2015, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi per la copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente alla maggiorazione del 5% sopra citata.
Al comma 4, articolo 24, il decreto legge ha inoltre previsto che, a partire dal 1° gennaio 2016, la quota del 5% potrà essere "aggiornata" (vale a dire maggiorata) con futuri decreti ministeriali.
Le associazioni e gli operatori di settore hanno duramente protestato contro queste misure i cui vantaggi per le casse dello Stato saranno, molto probabilmente, inferiori ai costi necessari per implementare il meccanismo.
Il decreto legge è al momento in fase di discussione in Parlamento, che ha tempo fino al 24 agosto per convertirlo in legge. Sebbene, dunque, il testo del provvedimento sia attualmente in vigore, è ancora possibile che venga modificato in fase di conversione.
[1] Gli oneri di rete sono i costi sostenuti dal gestore di rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia dalle unità di produzione al contatore del cliente finale, nonchè per la lettura dei consumi del cliente stesso. All’interno degli oneri di rete ci sono anche:
• i costi di dispacciamento, e cioè i costi sostenuti per le attività di mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico;
• gli oneri generali di sistema, anche definiti oneri parafiscali, che servono a pagare gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (componente A3), la promozione dell'efficienza energetica (componente UC7), gli oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT), i regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4), il sostegno alla ricerca di sistema (componente A5), il bonus elettrico (componente As), ecc.
Nella bolletta, gli importi pagati per gli oneri di rete sono suddivisi in: quota fissa, quota variabile e quota potenza.
Riferimenti
http://www.nextville.it/Speciale_Decreto_legge_spalma_incentivi/2174/Oneri_per_autoconsumo_Riu_e_Seu
• Speciale Dl spalma incentivi - Uno schema ragionato sui contenuti del decreto
http://www.nextville.it/Incentivi_e_Bandi/2172/Speciale_Decreto_legge_spalma_incentivi
• Le agevolazioni per le reti private e i sistemi semplici di produzione e consumo
Maria Antonietta Giffoni, Redazione Nextville