E’ scaduto lunedì 21 dicembre il termine per i titolari di convenzioni CIP6/92 in essere alla data del 1° gennaio 2010, per inviare apposita comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con cui manifestano, con effetti non vincolanti, l’interesse alla risoluzione anticipata della singola convenzione” (note del GSE).
Come si giustifica questo provvedimento? Il Ministero dello Sviluppo economico ha affermato che dalla risoluzione anticipata degli incentivi ai produttori si attendono benefici per i consumatori. Vediamo di capire come questo dovrebbe verificarsi. I titolari degli impianti di produzione di energia elettrica meno efficienti, e con costi di produzione elevati, sono invogliati alla dismissione dei propri impianti attraverso un incentivo “tombale” che è maggiore del CIP6 ottenibile per la durata del contratto. Ovviamente i proprietari degli impianti più efficienti e con costi di produzione più bassi troveranno ancora conveniente accedere al CIP6.
Cos’è il CIP 6/92?
Provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale Prezzi adottato nel 1992, per definire gli incentivi alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e/o assimilate previsti dalla legge 9/91.
L’energia prodotta da tali impianti viene acquistata dal GSE ai sensi dell’articolo 3.12 del d.lgs 79/99 e da questi viene ceduta in borsa ai sensi dell’articolo 3.13. L’energia CIP6 gode di priorità di dispacciamento, ai sensi dell’articolo 3.12 del d.lgs 79/99. Negli anni intercorsi tra l’approvazione del d.lgs 79/99 all’avvio operativo della borsa, il GSE ha ceduto tale energia ai clienti finali attraverso la vendita di bande annuali e mensili di energia assimilabili a contratti bilaterali. A partire dal 1 gennaio 2005 l’energia CIP6 viene offerta dal GSE direttamente sulla borsa elettrica e gli operatori assegnatari di quote di tale energia sono tenuti a stipulare un contratto per differenza con il GSE, che li impegna ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per le quantità loro assegnate.
Fonti: GME
Cos’è l’Ien?
Il CIP con provvedimento 29 aprile 1992, n. 6, fissa la condizione tecnica di assimilabilità stabilendo che un impianto è assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili, quando l’indice energetico Ien verifica la condizione:
Ien = Ee/Ec + Et/(0,9 Ec) – a ≥ 0,51
dove:
Ee = energia elettrica utile prodotta annualmente dall’impianto, al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo;
Et = energia termica utile prodotta annualmente dall’impianto;
Ec = energia immessa annualmente dall’impianto attraverso i combustibili fossili commerciali;
a = (1/0,51-1) * (0,51 – Ee/Ec)
Fonte: Adattato da Relazione tecnica AEEG, n. 27/99
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Ai produttori che aderiscono volontariamente alla risoluzione anticipata vengono riconosciuti corrispettivi tali da contenere gli oneri che graverebbero sui consumatori (cittadini ed imprese) nel caso le convenzioni si estendessero fino a scadenza naturale, pur nel rispetto degli investimenti effettuati.
Questo meccanismo dovrebbe rendere più efficiente e meno costosa l’energia elettrica.
In pratica, i titolari di tali impianti potevano decidere se continuare o no a percepire, per gli anni che mancano alla scadenza naturale della convenzione i soldi del CIP6 (che, ricordiamo, sono “prelevati” con le nostre bollette elettriche sotto la voce A3).
La possibilità di rompere il contratto è contenuta nell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009 [3].
Il decreto specifica che tale opportunità è riservata a coloro che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia da fonti assimilate alle rinnovabili che utilizzano combustibili fossili quali carbone e residui di raffineria aventi un Ien maggiore di 0,51.
La risoluzione anticipata del contratto non sarà a costo zero. Nel decreto già citato, al comma 1 dell’articolo 5 è specificato: “I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.
Il decreto non riguarda gli inceneritori. A proposito di questo tipo di impianti denominati impropriamente termovalorizzatori, il comma 3 dell’articolo 5 del decreto recita: “ Il GSE entro il 30 giugno 2010 è tenuto a presentare una relazione dove è analizzata l’eventualità di procedere alla risoluzione anticipata delle ulteriori convenzioni CIP6 anche per gli impianti a fonti rinnovabili e da rifiuti”.
Il decreto segna l’inizio della fine dell’incentivo CIP6 alle assimilate e in seguito anche alle rinnovabili?
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