Ai fini Irpef, il car sharing conta come il taxi

I dipendenti delle aziende potranno effettuare le loro trasferte anche utilizzando il car sharing: il rimborso per le spese dell'auto condivisa non è assoggettabile all'imposta sui redditi, come già accade per i taxi.

È quanto ha chiarito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 83/E del 28 settembre 2016. Rispondendo a un quesito (interpello) posto da una società, l'Agenzia delle entrate ha precisato che "il Car Sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità" e duqnue "le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro, sia se la fattura emessa dalla società di Car Sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici".

car_sharing_2.jpgCome accade nel caso del servizio di taxi, la fattura emessa dalle società di Car Sharing nei confronti del dipendente individua il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto. Questo insieme di informazioni fa sì che anche il car sharing sia idoneo ad attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente analogamente ai documenti emessi dai conducenti di taxi. 
Quindi, i rimborsi da Car Sharing, così come quelli previsti per i taxi, sono esenti dall'imposta sui redditi (Irpef).

Per approfondimenti:
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 83/E - Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Servizio di “Car Sharing”- Reddito di lavoro dipendente - articolo 51, comma 5, del DPR n. 917 del 1986