Detrazione 55% negata a EELL e affini

Si stralcia il contenuto della Risoluzione N. 33/E, del 05 febbraio 2008, della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso avente come oggetto:
Istanza di interpello – Comune di …. – Agevolazioni fiscali per gli interventi volti al risparmio energetico – Art. 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'istanza chiedeva se:

- il Comune rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione;

- la detrazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla natura dell’attività prestata nell’edificio oggetto dell’intervento, atteso che l’Ente locale esercita sia attività istituzionali che attività commerciale;

- sia possibile fruire della detrazione per imposte diverse dall’IRES.

Questa la risposta, in un purissimo burocratese:

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La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto una nuova specifica agevolazione fiscale, con efficacia originariamente limitata al periodo d’imposta 2007, per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici. 

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica” con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto.

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008) ha prorogato tali incentivi estendendo il beneficio alle spese sostenute entro il 2010 (art. 1, comma 20) ed introducendo, tra l’altro, importanti novità in ordine alle modalità di fruizione della detrazione ed in relazione agli interventi ammissibili.
Tra gli interventi agevolabili si rammentano quelli riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri apparecchi a maggiore efficienza energetica.

Con il decreto del 19 febbraio 2007 adottato dal Ministro dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata.

Il decreto ministeriale (art. 2, comma 1) individua, tra l’alto, i soggetti ammessi a godere della detrazione, in particolare:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Occorre evidenziare che trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito, e non di un credito d’imposta, presupposto per godere del beneficio è avere capienza d’imposta e, pertanto, in primo luogo essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.
L’art. 73, comma 1, lett. b) e c), del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) indica, in via generale, quali soggetti passivi all’imposta sul reddito delle società (IRES), tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società.

Il successivo art. 74 prevede che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta”.

La norma citata prevede, pertanto, un’esclusione dall’IRES di carattere soggettivo che prescinde dalle attività concretamente esercitate.
Per quanto sopra detto, si ritiene che nella fattispecie in esame il comune istante non possa fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico dal momento che, come precisato dalla norma richiamata, non è un soggetto passivo IRES.

Le disposizioni di normativa e di prassi sopra indicate sono disponibili nella banca dati “Documentazione tributaria” consultabile tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it).

La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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In sintesi, il comune e altre organizzazioni che sono esenti da tasse non possono detrarre alcunché.

Peccato. I nostri comuni che potevano essere (e possono essere) aiutati aprendo le maglie del cosidetto "patto di stabilità". In altre parole si poteva (e si può) prevedere un'allargmento degli investimenti proprio di una quantità tale da consentire la riqualificaizone energetica delle infrastrutture comunali. Di questo ci faremo carico di coinvolgere l'ANCI, in attesa che la buriana delle elezioni si plachi.

Fonti: Agenzia delle entrate