Dal GSE le regole applicative del premio del 10%

Un’integrazione al Quarto Conto Energia definisce tempi e requisiti per la “factory inspection” che incrementa la tariffa incentivante.

Scegliere componenti fotovoltaici “made in Europa” vale il riconoscimento di una maggiorazione del 10% sull’incentivo.
Il Conto Energia stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. In particolare, il Quarto Conto Energia pubblicato il 5 maggio 2011 prevede alcuni premi che permettono di incrementare la tariffa incentivante: del 5% per gli impianti ubicati in zone particolari; di 5 centesimi/kWh per quelli installati in sostituzione di coperture contenenti amianto; del 10% per gli impianti il cui costo d’investimento sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata all'interno dell'Unione europea.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che si è resa necessaria un’integrazione più specifica, “a seguito delle varie richieste di chiarimento - rivela il Gse - pervenute su alcuni aspetti specifici relativi al riconoscimento della maggiorazione prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto 5 maggio 2011 e dopo aver acquisito a riguardo anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico”. Integrazione pubblicata il 9 agosto e che riguarda in particolare: "l’estensione del riconoscimento della maggiorazione del 10% ai Paesi che fanno parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE”
E’ stato così esteso il riconoscimento della maggiorazione del 10% ai Paesi che fanno parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed è stato anche definito un periodo transitorio per consentire ai produttori e agli operatori di adeguarsi ai requisiti richiesti per la “factory inspection” che da diritto alla maggior incentivazione prevista per l'energia prodotta con l'utilizzo di componenti realizzati nell'Unione Europea.
I moduli devono essere dotati di certificato di Factory Inspection. Il certificato dovrà indicare:
a) il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo dell’ente di certificazione;
b) la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di Serie del modulo;
c) le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso.
Per consentire ai produttori di adeguarsi a quanto sopra richiesto sono ammesse le seguenti deroghe:
- per impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2011 saranno accettati moduli con etichette non conformi al punto a) sopra definito;
- fino al 31 ottobre 2011, alle richieste di accesso al premio potranno essere allegate, in alternativa alla Factory Inspection, semplici dichiarazioni di un ente terzo certificatore (notificato a livello europeo o nazionale o membro IECEE nell’ambito fotovoltaico) riportanti tutte le informazioni di cui ai punti a), b) e c);
- successivamente al 31 ottobre 2011 a tutte le richieste di accesso al premio dovrà essere allegata la Factory Inspection.

Fonte: Gestore Servizi Elettrici – www.gse.it
PDF COMPLETO DEL TESTO AGGIORNATO

 

News type: